Diritto dei minori

Sin dal principio ho indirizzato la mia attenzione al diritto dei minori, interessandomi dei minori allontanati da casa, esaminando e valutando con sensibilità e attenzione le singole vicende che mi vengono sottoposte.

Nei casi in cui si palesi un pregiudizio nei confronti di un minore, legato alla mancanza di una stabilità o di un ambiente familiare appropriato e tutelante, presto la mia assistenza per aprire un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni, al fine di fornire al minore e al nucleo familiare in difficoltà tutti i più opportuni sostegni.

La tutela del minore è anche competenza del Giudice Tutelare. In tale ambito fornisco consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per le seguenti attività:

  • Limitazione/ decadenza dalla responsabilità genitoriale;
  • Affidamento eterofamiliare;
  • Affido all’Ente e Collocamento comunitario;
  • Affidamento ai single e alle coppie omosessuali;
  • Rappresentanza ed amministrazione dei beni del minore;
  • Autorizzazione ai genitori a compiere di atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori;
  • Nomina del curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
  • Vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • Vigilanza sui provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni;
  • Autorizzazione al riconoscimento al genitore minore di 16 anni.

Iscritta nell’elenco dei Curatori Speciali del Minore, dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

I figli minori hanno diritto di essere rappresentati adeguatamente, anche nei procedimenti ove, pure solo astrattamente, sussiste l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con i genitori. Il Curatore Speciale è nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere i figli delle parti in causa, nei seguenti casi:

“Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

>4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.

Ti posso aiutare?

Contattami per un primo colloquio

+39 388 1014729

info@avvocatomelca.it

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.

dichiaro di aver letto e ben compreso le Informazioni sul trattamento dei dati personali

Invia