Sin dal principio ho indirizzato la mia attenzione al diritto dei minori, interessandomi dei minori allontanati da casa, esaminando e valutando con sensibilità e attenzione le singole vicende che mi vengono sottoposte. Nei casi in cui si palesi un pregiudizio nei confronti di un minore, legato alla mancanza di una stabilità o di un ambiente familiare appropriato e tutelante, presto la mia assistenza per aprire un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni, al fine di fornire al minore e al nucleo familiare in difficoltà tutti i più opportuni sostegni. La tutela del minore è anche competenza del Giudice Tutelare. In tale ambito fornisco consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per le seguenti attività: Iscritta nell’elenco dei Curatori Speciali del Minore, dell’Ordine degli Avvocati di Milano. I figli minori hanno diritto di essere rappresentati adeguatamente, anche nei procedimenti ove, pure solo astrattamente, sussiste l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con i genitori. Il Curatore Speciale è nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere i figli delle parti in causa, nei seguenti casi: “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; >4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.
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